Quali sono le disposizioni per vendere energia sul luogo di produzione?

A seguito della presa di posizione della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) sono state definite in modo più dettagliato le possibilità a disposizione del gestore dell’impianto per vendere energia sul luogo di produzione, così come le prescrizioni e i termini di attuazione per la misurazione e il conteggio.

Il gestore di un impianto ha fondamentalmente due possibilità per vendere energia sul luogo di produzione:

1) Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)

Nei confronti del gestore di rete, l'RCP viene trattato come un consumatore finale e, in particolare, dispone di un unico punto di misurazione. In questo caso, i proprietari     fondiari sono responsabili dell'approvvigionamento per i propri inquilini/locatari, i quali hanno comunque il diritto di rifiutare la RCP. Tutte queste dinamiche sono regolate per mezzo di specifiche disposizioni legali.

 2) Modello di applicazione

Il modello di applicazione non è disciplinato dalla legge. La partecipazione al consumo proprio è volontaria. Il gestore di rete continua ad essere responsabile dell'approvvigionamento dei singoli consumatori finali. Non si crea un raggruppamento vero e proprio. A differenza dell'RCP, i singoli consumatori finali dispongono ciascuno di un punto di misurazione proprio.

Leggi la comunicazione ufficiale

 

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